M. Sammicheli, M. Scaglione
Medici legali convenzionati esterni presso il CML (Centro Medico Legale) INPS di Siena.
Gli Autori, specialisti in Medicina Legale che collaborano da oltre dieci anni con i Centri Medico Legali INPS in qualità di medici convenzionati esterni, dopo aver affrontato in precedenti articoli, il concetto di malattia comune indennizzabile (Contributi Scientifici, maggio 2018), le differenze gestionali della medicina fiscale tra settore pubblico e privato (Contributi Scientifici, gennaio 2019) e le condizioni di esonero alla visita medico fiscale (Contributi Scientifici, marzo 2020), affrontano, in questo articolo, il cogente problema del rapporto tra “malattia comune” COVID-19 e riacquisizione della capacità lavorativa. Sfruttando l’esperienza maturata in questi mesi nell’ambito della gestione della certificazione di malattia comune indennizzabile INPS relata al COVID, gli Autori distinguono tra la ripresa della capacità lavorativa in soggetti soggetti posti in quarantena a causa di contatto stretto con un soggetto COVID+ e la ripresa della capacità lavorativa in soggetti COVID+, sia asintomatici sia sintomatici.
COVID-19 e ripercussioni nell’ambito della gestione certificativa di malattia comune indennizzabile INPS
Il COVID -19 (Coronavirus Disease, 2019), la malattia virale prodotta dal SARS-CoV-2 [1] che dalla fine del 2019 ha sconvolto la vita dell’intera popolazione mondiale con i suoi nefasti effetti sulla medicina assistenziale territoriale, ha prodotto un importante sconvolgimento anche nella gestione della malattia comune indennizzabile (al riguardo, vedasi il nostro contributo scientifico del marzo 2018) [2]. Una nuova diagnosi medico legale prima sconosciuta è apparsa, con veemenza, tra quelle certificative dei medici di famiglia, aprendo scenari sino ad oggi mai presentatisi: da un lato la necessità di esentare dalla visita fiscale gli assicurati colpiti o coloro che ne sono entrati in contatto stretto, al fine di tutelare il comparto medico-fiscale; dall’altro quello di categorizzare con opportuni codici le diverse tipologie di soggetti che ricorrono allo stato di malattia indennizzabile:
- coloro che si trovano in stato di quarantena in quanto contatti,
- coloro che, per patologie o condizioni cliniche legate a terapie si devono considerare pazienti fragili,
- gli assicurati colpiti dal virus in forma sintomatica o asintomatica [3].
Dopo una comprensibile fase iniziale di difficoltà nella gestione delle tre tipologie certificative sopradescritte (come da D.lgs. n. 18 del marzo 2020, poi convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020) [4] si è passati a una fase di regime nel quale tutti i certificati di malattia COVID-relati sono stati, in maniera certosina, incanalati nelle tre tipologie previste dalle direttive di legge.
Negli ultimi mesi tuttavia è comparsa una nuova problematica nella gestione della malattia comune indennizzabile, posta dall’aumento di soggetti (sia quelli COVID+ sia i loro contatti) che terminavano la quarantena: la riammissione a lavoro degli assicurati. La problematica ha investito in modo diretto l’INPS, per ciò che concerne la gestione degli assicurati il cui contratto di lavoro fosse cessato durante il periodo di malattia o durante la quarantena ad essa correlabile.
La riacquisizione della capacità lavorativa, la NASpI ed il rapporto con l’infezione da COVID-19
Per gli assicurati che perdono il lavoro (per licenziamento da giusta causa o cessazione di contratto a termine) durante il periodo di malattia da COVID o durante lo stato di quarantena per contatto stretto con un soggetto positivo bisogna valutare la riacquisizione della capacità lavorativa, analogamente a come avviene per ogni altra malattia. Tale valutazione, che spetta al medico INPS, tramite disamina di atti medici o tramite visita diretta dell’assicurato, è utile ai fini dell’erogazione dell’indennità di disoccupazione (NASpI – Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, come viene appellata dal marzo 2015 l’indennità di disoccupazione prima nota come ASpI). L’indennità non è dovuta nei confronti del lavoratore che abbia perso ogni cascame di capacità lavorativa generica [5], [6].
Come affrontare il complesso rapporto tra malattia e riacquisita capacità di lavoro nel caso del COVID-19? L’“evento malattia indennizzabile COVID-19” include, in realtà, due diverse fattispecie dal punto di vista medico-legale assicurativo. La prima è rappresentata dagli assicurati colpiti dal virus (i soggetti COVID+) che realmente sono interessati da un evento malattia, cioè da un «processo morboso in atto a carattere evolutivo che colpisca la sede delle funzioni fisiche o psichiche», come lo ebbe a definire mirabilmente il Puccini [7]. L’altra fattispecie è rappresentata dagli assicurati posti in quarantena con apposito provvedimento ASL, per i quali il medico di famiglia redige certificato di malattia comune INPS. È palese che, dal punto di vista medico legale, tali soggetti non siano interessati da alcun evento morboso in atto a carattere evolutivo, e che la loro inclusione del contesto della malattia indennizzabile sia frutto soltanto di disposizioni di legge.
Stabilire se e quando è possibile la ripresa della capacità lavorativa nelle due fattispecie menzionate presuppone modalità operative differenti. Bisogna anzitutto distinguere i concetti di “riammissione in comunità” e “reintegro a lavoro”. La riammissione in comunità è la cessazione dello stato di quarantena di un soggetto potenzialmente esposto al virus oppure la cessazione dellìisolamento di un soggetto positivo al COVID; tale riammissione consente al cittadino di riprendere la sua vita regolare. La Circolare del Ministero della Salute n. 32850 dell’ottobre 2020 [8] stabilisce che i contatti stretti di un soggetto positivo potranno rientrare in comunità trascorsi 14 giorni dall’ultimo contatto o dopo 10 giorni previa esibizione di test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno. I soggetti positivi al COVID potranno invece rientrare in comunità trascorsi 10 giorni dalla comparsa della positività, previa esibizione di tampone molecolare negativo. Comunque sia, nel caso dei soggetti COVID positivi di lunga durata, il rientro potrà avvenire in comunità trascorsi 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, anche in assenza di tampone molecolare negativo.
Ben diverso invece il discorso del reintegro al lavoro, che non può avvenire per il lavoratore ancora positivo [9]. Solo l’effettuazione di un tampone molecolare avente risultato negativo consente al lavoratore il reintegro sul posto del lavoro.
È chiaro quindi che alla luce di questa differenza voluta dalla legge tra riammissione in comunità e reintegro al lavoro l’operatività dei medici valutatori INPS ai fini della stima della riacquisizione della capacità lavorativa generica dovrà essere rimodulata di conseguenza.
Per il soggetto in quarantena, contatto stretto di caso COVID+ ma non egli stesso caso, sarà sufficiente esibire il provvedimento di quarantena per determinare la ripresa della capacità lavorativa dal giorno successivo alla fine del periodo di quarantena disposto dall’ASL. Ben diversa, invece, l’operatività nel caso di soggetti positivi: soltanto l’esibizione di un tampone molecolare con risultato negativo potrà sancire, dal giorno successivo l’effettuazione dello stesso, la riacquisita capacità lavorativa. Un paziente COVID a lungo positivo potrà così essere reintegrato in comunità trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi, ma non potrà presentarsi a lavoro fino a negativizzazione del tampone.
L’INPS si è fatto portavoce di quest’ultima problematica nei confronti dei medici curanti, affinché essi riportino sui certificati di malattia dei pazienti COVID a lungo positivi, la dicitura “lavoratore ancora positivo al tampone dopo 21 giorni in attesa di negativizzazione per il rientro al lavoro”. Ciò consentirà la prosecuzione dell’indennità di malattia per un soggetto che può essere, però, regolarmente riammesso a svolgere la vita di comunità, in attesa che venga dipanato questo evidente contrasto normativo.
Bibliografia
[1] Sammicheli M, Scaglione M. COVID-19 ed obbligo di distanziamento sociale: ripercussioni operative in ambito di medicina legale assistenziale, previdenziale e tutela della malattia comune indennizzabile. Rivista Italiana di Medicina Legale e del Diritto in Campo Sanitario (Rivista della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni) 2020; 2: 949-964.
[2] De Zorzi L, Marchi R, Ziccheddu L. La tutela previdenziale della malattia, della parentalità e dell’handicap, Giuffrè Editore, Milano, 2005.
[3] AA. VV. Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 70 del 17 marzo. Disponibile online su: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg.
[4] AA. VV. Legge n. 27 del 24 aprile 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 16 della Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 110 del 29 aprile 2020. Disponibile online su: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/29/20G00045/sg.
[5] AA.VV. Regio Decreto legge n. 2270 del 7 dicembre 2020, articolo 52, lettera e. Disponibile online su: http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/40/zn77_02_001.html#_ART0052
[6] Catalano C, De Luca F, Vitiello G. Elementi di medicina legale previdenziale INPS, Giuffrè Editore, Milano, 2006.
[7] Puccini C. Istituzioni di Medicina Legale, 6ª Edizione, Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 2007.
[8] AA.VV. Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020 “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”. Disponibile online su: https://www.sicp.it/wp-content/uploads/2020/11/MinSal_circ.-32850_12ott202_Covid-19_indicazioni-per-la-durata-ed-il-termine-della-quarantena.pdf
[9] AA.VV. Emergenza COVID-19: il rientro al lavoro del cittadino contagiato. Disponibile online su: https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/coronavirus-covid19-C-131/emergenza-covid-19-il-rientro-al-lavoro-del-cittadino-contagiato-AR-20633/